Legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale
Art. 2
 (Registro volontario regionale)
1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 1.
2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1. Il regolamento prevede:
a) l'organizzazione del registro secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
b) che le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1 (specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità.

Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 28, lettera a), L. R. 15/2014
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 28, lettera b), L. R. 15/2014