Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Art. 6
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
7 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 17/2008
10 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 54, lettera b), numero 1), L. R. 17/2008
11 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 38, L. R. 24/2009
12 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 7/2015
13 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 7/2015
14 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 27, lettera c), L. R. 7/2015
15 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
16 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 92, lettera b), L. R. 31/2017
17 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 12/2018
18 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 1, comma 19, L. R. 12/2018