Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Art. 3
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:
a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;
b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;
c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;
e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;
f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipate, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.
f bis) sostenere con borse di studio o altre provvidenze economiche i corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.
2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera b), rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.
3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera d), rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
4 ter. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientrano altresì i contributi di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati).
5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 1, L. R. 12/2003
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 12/2003
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 12/2006
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 9/2008
7 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/2015
8 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 41, comma 1, L. R. 9/2019