1.
Nel quadro della politica regionale di sviluppo economico e sociale e nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dallo Statuto, la Regione, in armonia con le disposizioni statali e comunitarie e nella considerazione che i corregionali all'estero sono parte della pił ampia comunitą regionale, opera:
a) per sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la regione e per conservare e tutelare presso le comunitą dei corregionali stessi le diverse identitą culturali e linguistiche della terra d'origine;
b) per promuovere il coinvolgimento delle comunitą dei corregionali all'estero nelle attivitą di promozione economica e culturale della regione all'estero;
c) per sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero.