Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

CAPO I

Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

Art. 143

(Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)

1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall'articolo 26 bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccorritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.

2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

Art. 144

(Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo e del registro di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

(1)

2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 78, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori)

(3)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f)

( ABROGATA )

(1)(2)

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) soccorritori;

b) pattugliatori;

c) coordinatori di stazione.

4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.

(4)

4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007.

(5)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003

L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Art. 146

(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione e di istruttore)

(2)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.

(3)

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.

(1)

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 18/2003

Rubrica dell'articolo modificata da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Art. 148

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:

a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'articolo 146;

b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;

c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;

d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;

d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;

e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.

(1)(2)

Note:

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 81, comma 1, L. R. 4/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 149

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006

Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

(2)

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 18/2003

L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. c) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Art. 150 bis

(Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati)

(1)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 151

(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.

(2)

2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

(3)

3.

( ABROGATO )

(1)

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.

Note:

Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006

Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016