Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 142

(Sanzioni amministrative)

1.Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di accompagnatore di media montagna, di maestro di sci, di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, in mancanza di iscrizione ai relativi albi ed elenchi, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 750 euro.

(1)(2)(3)(10)

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

(4)(5)

3.Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci, i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

(6)(7)(11)

4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 500 euro a 1.500 euro.

(8)

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

(9)

6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.

(12)

8.

( ABROGATO )

(13)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 83, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016

10  Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

11  Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

12  Comma 7 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

13  Comma 8 abrogato da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019