Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi o elenchi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;

e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g)

( ABROGATA )

(1)(2)(3)

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine e accompagnatore di media montagna, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

(4)

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

(5)(6)

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003

L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. e) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016