Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 135
(Elenchi e risorse)
1. Annualmente la Giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.