Art. 134
(Scuole di sci)
1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attivitā di insegnamento delle tecniche sciistiche, č autorizzata l'apertura di scuole di sci.
2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.