Art. 128
(Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica)
1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica č subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.
2. Č considerato esercizio stabile della professione l'attivitā svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.