Art. 119
(Corsi di aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale ha facoltą di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.