Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le parole "Legge regionale 16 gennaio, n. 2" devono correttamente leggersi "Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2", come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U.R. 20/2/2002, n. 8.
2 Articolo 124 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002
3 Parole sostituite all' Allegato E da art. 9, comma 10, L. R. 13/2002
4 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 67, comma 1, L. R. 18/2003
5 Parole sostituite all' Allegato B da art. 42, comma 4, L. R. 18/2004
6 Parole aggiunte all' Allegato B da art. 42, comma 5, L. R. 18/2004
7 Articolo 13 bis aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005
8 Rubrica modificata all' Allegato C da art. 106, comma 42, L. R. 29/2005
9 Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 43, L. R. 29/2005
10 Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 44, L. R. 29/2005
11 Parole soppresse all' Allegato C da art. 106, comma 45, L. R. 29/2005
12 Parole aggiunte all' Allegato C da art. 106, comma 46, L. R. 29/2005
13 Parole soppresse all' Allegato C da art. 106, comma 47, L. R. 29/2005
14 Articolo 58 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2007
15 Articolo 92 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2007
16 Parole sostituite all' Allegato C da art. 24, comma 1, L. R. 7/2007
17 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 83 da art. 5, comma 57, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
18 Articolo 179 bis aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
19 Sostituito il punto 1.18, lettera A1, dell'Allegato A, da DPReg. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
20 Abrogato il punto 2.24, lettera A1, dell'Allegato A, da DPReg. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
21 Aggiunto periodo al punto 1.07, lettera B1, dell'Allegato B, da DPReg. 2/4/2009, n. 89, (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
22 Sostituita lettera A1 dell'Allegato A, da DPReg. 1/7/2009, n. 0173/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
23 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
24 Parole sostituite all' Allegato A da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
25 Allegato A3 aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
26 Parole sostituite all' Allegato B da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
27 Parole aggiunte all' Allegato B da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
28 Allegato B3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
29 Allegato B4 aggiunto da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 2/2010
30 Allegato A sostituito con sezioni A1.1 e A1.2, aggiunte sezioni A1.1bis, A1.2bis, A2.1 e A2.2 da DPReg. 82/2010 (B.U.R. 12/5/2010, n.19).
31 Articolo 82 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/2010 , a decorrere dall'anno 2011 come previsto dall'art. 4, comma 3 della medesima legge.
32 Allegato A1 sostituito con sezione A1.1 e A1.1bis, Allegato A2 sostituito con sezione A2.1 da DPReg. 38/2012 (B.U.R.15/2/2012, n. 7).
33 Allegato B bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 13/2010
34 Articolo 63 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 26/2012
35 Articolo 137 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012
36 Sostituita la rubrica del Titolo XI del Capo III da art. 86, comma 1, L. R. 4/2013
37 Articolo 150 bis aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 4/2013
38 Articolo 100 bis aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 4/2013
39 Articolo 56 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 4/2013
40 Sezioni A1.1, A1.2, A2.1 e A2.2 dell'Allegato A sostituite, sezioni A1.1bis e A1.2bis dell'Allegato A soppresse da DPReg. 192/2013 (B.U.R.23/10/2013, n.43).
41 Articolo 55 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013
42 Articolo 24 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 4/2013
43 Articolo 104 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2013
44 Modificato il titolo della legge da art. 71, comma 1, L. R. 21/2016
45 Articolo 121 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016
46 Articolo 121 ter aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016
47 Capo I del Titolo I abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
48 Capo I del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
49 Capo III del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
50 Capo IV del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
51 Capo VI del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
52 Capo II del Titolo III abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
53 Capo II del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
54 Capo III del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
55 Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
56 Capo V del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
57 Capo VI del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
58 Capo VII del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
59 Capo VIII del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
60 Capo X del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
61 Capo XI del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
62 Capo I del Titolo V abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
63 Capo V del Titolo II abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
64 Capo III del Titolo III abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
65 Capo II del Titolo X abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
66 Capo III del Titolo III abrogato da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
67 Capo II del Titolo X abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
68 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
69 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
CAPO I
 Principi generali
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 1, L. R. 29/2005
2 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 2, L. R. 29/2005
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO II
 ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO
CAPO I
 Soggetti operanti nel settore turistico
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 106, comma 3, L. R. 29/2005
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO II
 Funzioni della Regione e attività di promozione turistica
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 4, L. R. 29/2005
2 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 5, L. R. 29/2005
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 106, comma 6, L. R. 29/2005
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 106, comma 7, L. R. 29/2005
5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 58, comma 1, L. R. 16/2008
6 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 36, comma 1, L. R. 13/2009
7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 9, L. R. 29/2005
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Agenzie di informazione e accoglienza turistica
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2002
2 Comma 2 interpretato da art. 37, comma 4, L. R. 18/2004
3 Articolo sostituito da art. 106, comma 10, L. R. 29/2005
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 33, comma 1, L. R. 13/2008
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008
8 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 2, comma 76, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 12/2010
10 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 25, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, L. R. 16/2012
13 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
15 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
16 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
17 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
18 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
19 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 13/2002
2 Articolo sostituito da art. 106, comma 11, L. R. 29/2005
3 Numero 4) della lettera a) del comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2010
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
9 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 12, L. R. 29/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
4 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 50, comma 1, L. R. 18/2003
2 Articolo sostituito da art. 106, comma 13, L. R. 29/2005
3 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 34, comma 1, L. R. 13/2008
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
9 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 14, L. R. 29/2005
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 3/2014
3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 3/2014
4 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 13 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 84, L. R. 12/2006 . Vedi anche la disciplina di cui all'art. 6, comma 88, primo periodo della L.R. 12/2006.
3 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 2, comma 80, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 80, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
6 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9 Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 16, L. R. 29/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 87, L. R. 12/2006 . Vedi anche la disciplina di cui all'art. 6, comma 88, primo periodo della L.R. 12/2006.
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 80, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 17, L. R. 29/2005
2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 18/2003
2 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 18, L. R. 29/2005
2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 19, L. R. 29/2005
2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 20, L. R. 29/2005
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 13/2008
3 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 35, comma 2, L. R. 13/2008
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 3, L. R. 13/2008
5 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 2/2010
6 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 21, L. R. 29/2005
2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 106, comma 22, L. R. 29/2005
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 22, L. R. 29/2005
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 106, comma 23, L. R. 29/2005
5 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 24, L. R. 29/2005
6 Comma 2 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
7 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
10 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 4/2013
2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 2, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1/1/2017, come disposto all'art. 105, c. 2, della medesima L.R. 21/2016.
CAPO IV
 Comuni e Province
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 25, L. R. 29/2005
2 Comma 3 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
3 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 4/2013
4 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO V
 Associazioni Pro-loco
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 13, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 106, comma 26, L. R. 29/2005
3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 107, comma 17, L. R. 29/2005
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 138, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 139, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 45, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
9 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
10 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 140, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
6 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 77, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 77, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
6 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 13/2002
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO VI
 Consorzi turistici
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO III
 ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007
2 Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 4/2013
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 45
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 57, L. R. 14/2012
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO II
 Associazioni e imprese
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4 Comma 2 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Incentivi e sanzioni
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
3 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 01 aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 18/2003
2 Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2013
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 55 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017
TITOLO IV
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 27, L. R. 29/2005
2 Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 21/2013
4 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 56 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 28, L. R. 29/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 29, L. R. 29/2005
3 Comma 3 sostituito da art. 106, comma 30, L. R. 29/2005
4 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2007
5 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 7/2007
6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 7/2007
7 Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 4/2013
8 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 31, L. R. 29/2005
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 7/2007
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 25, comma 2, L. R. 7/2007
4 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 58 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2007
2 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 106, comma 32, L. R. 29/2005
2 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 4/2013
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 63 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3 Comma 2 bis abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2015
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO II
 Strutture ricettive alberghiere
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 7 da art. 9, comma 4, L. R. 13/2002
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2003
3 Comma 9 ter aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2003
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 16/2008
5 Comma 9 quater aggiunto da art. 58, comma 5, L. R. 16/2008
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
7 Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
8 Comma 7 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
9 Comma 9 quater abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
10 Comma 7 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 61, L. R. 11/2011
12 Comma 7 ter abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
13 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 78, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
5 Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 18/2004
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 18/2004
3 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
5 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 26/2012
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
8 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 2, L. R. 18/2004
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
4 Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 26/2012
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2005
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO IV
 Strutture ricettive a carattere sociale
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 56, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 89, L. R. 20/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO V
 Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO VI
 Esercizi di affittacamere
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/2010
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO VII
 Bed and breakfast
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2010
2 Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 4/2013
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 13/2010
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 13/2010
3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 82 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/2010 , a decorrere dall'anno 2011 come previsto dall'art. 4, comma 3 della medesima legge.
2 Comma 2 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 26/2012
3 Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 4/2013
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO VIII
 Unità abitative ammobiliate a uso turistico
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 57, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, L. R. 18/2003
3 Articolo sostituito da art. 106, comma 33, L. R. 29/2005
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 4, L. R. 7/2007
5 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 83 da art. 5, comma 57, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
6 Articolo sostituito da art. 5, comma 58, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 60, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
8 Comma 3 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9 Comma 4 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
10 Comma 5 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 4/2013
11 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2014
12 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 34, L. R. 29/2005
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 106, comma 35, L. R. 29/2005
3 Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 4/2013
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2 Comma 1 bis sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 4/2013
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 5, L. R. 13/2002
2 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
CAPO IX
 Requisiti di accesso all'attività di impresa ricettiva
Art. 88
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007
3 Comma 1 sostituito da art. 66, comma 1, L. R. 4/2013
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
5 Comma 01 aggiunto da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
6 Comma 1 bis abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
7 Comma 1 ter abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
8 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017
9 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017
10 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 67, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 91

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
CAPO X
 Norme comuni
Art. 92

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 69, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 92 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2007
2 Articolo sostituito da art. 74, comma 1, L. R. 21/2013
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 93

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 14, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 59, comma 1, L. R. 18/2003
3 Comma 3 bis sostituito da art. 59, comma 2, L. R. 18/2003
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 59, comma 3, L. R. 18/2003
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 59, comma 3, L. R. 18/2003
6 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 23, comma 1, L. R. 7/2007
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 70, comma 1, L. R. 4/2013
8 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 106, comma 36, L. R. 29/2005
2 Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 4/2013
3 Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 21/2013
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 95

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 1, L. R. 13/2008
2 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 96

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 19/2015
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 98

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO XI
 Vigilanza e sanzioni
Art. 99

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 100

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 60, comma 2, L. R. 18/2003
3 Comma 3 sostituito da art. 106, comma 37, L. R. 29/2005
4 Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 4/2013
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 100 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO V
 Stabilimenti balneari
CAPO I
 Stabilimenti balneari
Art. 101

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 8/2015
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 102

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 103

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 21/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 104

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 13/2008 . Si veda anche la disciplina transitoria di cui all'art. 39 della medesima L.R. 13/2008.
2 Articolo sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 4/2013
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 104 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 77, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
CAPO I
 Turismo itinerante
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 106, comma 38, L. R. 29/2005
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017
Art. 109

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 140, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO VII
 TURISMO CONGRESSUALE
CAPO I
 Attività congressuale
Art. 110
 (Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale)
1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell'attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunità regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.
2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.
4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.
5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d'igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.
Art. 111

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 49, L. R. 14/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
4 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
TITOLO VIII
 PROFESSIONI TURISTICHE
CAPO I
 Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica
Art. 112
 (Definizione delle attività)
1. È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
3. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.
4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.
Art. 114
 (Esami di idoneità)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
Art. 115
 (Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)
1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.
2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
2 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010
Art. 118
 (Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.
5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).
Note:
1 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014
CAPO II
 Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina
Art. 121
 (Definizione dell'attività)
2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.
3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 121 bis
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 121 ter
1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.
4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.
5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016
2 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 12/2018
CAPO III
 Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica
Art. 130
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004
CAPO IV
 Maestro di sci
CAPO V
 Norme comuni
Art. 137
 (Iscrizione agli albi)
3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.
5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003
2 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. e) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
Art. 137 bis
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Articolo sostituito da art. 81, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 142
 (Sanzioni amministrative)
6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 83, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12 Comma 7 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
13 Comma 8 abrogato da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
TITOLO IX
 PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI
CAPO I
 Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci
Art. 145
1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.
3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003
2 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
Art. 146
 (Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)
1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.
3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.
Art. 147
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.
2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.
5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 18/2003
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
Art. 149

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006
TITOLO X
 INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 152

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 153
1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 83, comma 1, L. R. 4/2013
2 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, L. R. 4/2016
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
5 Articolo sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 154

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
CAPO II
 Contributi in conto capitale alle imprese turistiche
Art. 156

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 43, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 3, L. R. 4/2016
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera b), L. R. 14/2016
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
7 Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 1, comma 25, L. R. 6/2017
8 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 14/2017
Art. 157

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 4/2013
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
CAPO III
 Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche
Art. 158
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola <<commerciali>>, è aggiunta la parola <<,turistiche>>.
3. All'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 36/1996, dopo la parola <<commerciale>>, sono aggiunte le parole <<o turistica>>.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione degli art. 2 e 6, L.R. 36/1996.
2 Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione degli art. 2 e 6, L.R. 36/1996.
CAPO IV
 Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche
Art. 161

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 22/2012
4 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
5 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 162

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2013
CAPO V
 Interventi per la promozione dello sci di fondo
Art. 163

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 164

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 165

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 166

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 27/2006
2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 11, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
4 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 167

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002
2 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.
3 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
4 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 168

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 170

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 171

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
TITOLO XI
 NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO III
 Attività promozionale
Art. 174

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 19, L. R. 23/2002
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 39, L. R. 29/2005
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 40, L. R. 29/2005
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 36, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO IV
 Disposizioni in materia di personale
Art. 175
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica)
1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella <<A>> allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:
a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale", si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).
4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione dell'articolo 71, comma 3, della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento", si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l'amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella <<C>> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l'ente medesimo.
6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l'INPDAP. All'atto dell'inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita.
7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale.
8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.
CAPO V
 Norme finali
Art. 178

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 13/2002
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 179

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 179 bis
1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell'albergo diffuso.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
Art. 180
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;
qqq)   ( ABROGATA )
dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;
eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;
(1)
2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Note:
1 Lettera qqq) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 36/2017
Art. 181
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 <<Spese dirette per attività istituzionali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9254 (1.1.148.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale>> e con lo stanziamento di lire 50.000.000 per l'anno 2002.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 <<Interventi di promozione turistica di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
4. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1300 <<Interventi di promozione turistica di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9248 (1.1.162.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti annui alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.
5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 <<Finanziamenti per l'attività di promozione turistica delle Pro-loco e dei consorzi turistici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9258 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributo annuo alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per promuovere l'attività delle associazioni aderenti>> e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002.
6. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 9259 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
7. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9241 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti ai Consorzi turistici per l'attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale>> e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.
8. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 <<Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9244 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
9. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9245 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero dei voli in arrivo>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 55 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore del turismo>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 971 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di agenzie di viaggio e turismo>>.
11. Per le finalità previste dall'articolo 109, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 <<Contributi per investimenti nel settore del turismo>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 9246 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
12. Per le finalità previste dall'articolo 111, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1310 <<Contributi per potenziamento di eventi congressuali>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti, con riferimento al capitolo 9242 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
13. Per le finalità previste dall'articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 <<Interventi di parte corrente per le professioni turistiche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>> e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.
14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.
15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:
a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico>>;
b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina>>;
c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica>>;
d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci>>.
17. Per le finalità previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.
18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci>>.
19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione <<Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
20. Per le finalità previste dall'articolo 156, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9268 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze>> e con lo stanziamento di lire 1.350.000.000 per l'anno 2002.
21. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 <<Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 27 - programma 27.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9321 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività>> e con lo stanziamento di lire 500.000.000 per l'anno 2002.
22. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 158, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9322 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali>> e con lo stanziamento di lire 400.000.000 per l'anno 2002.
23. Per le finalità previste dall'articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale n. (165)/2001, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge>> e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.
24. Per le finalità previste dall'articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
25. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 1, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9273 (2.1.243.4.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi pluriennali a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
26. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9274 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale>> e con lo stanziamento di lire 800.000.000 per l'anno 2002.
27. Per le finalità previste dall'articolo 166, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.1611 <<Interventi di parte corrente nelle zone montane>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.2 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capito 9431 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per l'attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista>> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
28. Per le finalità previste dall'articolo 167, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad Agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva>> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
29. Per le finalità previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
30. Per le finalità previste dall'articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 <<Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.
31. Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9188 (1.1.148.1.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per l'acquisto di beni strumentali e di servizi connessi all'attività istituzionale della Direzione regionale del commercio e del turismo>> e con lo stanziamento di lire 700.000.000 per l'anno 2002.
32. Per le finalità previste dall'articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 2.500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 551 - lire 300 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 561 - lire 125 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 552 - lire 500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 553 - lire 200 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9636 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9640 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 970 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 212,5 milioni per l'anno 2002


33. All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:
a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);
b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);
c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9220 - lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9225 - lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9260 - lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9261 - lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9265 - lire 3.500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.512 - capitolo 9266 - lire 1.000 milioni
U.P.B 2.2.64.1.43 - capitolo 8965 - lire 150 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43 - capitolo 8966 - lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8967 - lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8968 - lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8969 - lire 25 milioni


d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).