Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 15
 (Ufficio centrale per il referendum)
1. Presso la Corte d'Appello di Trieste è costituito l'Ufficio centrale per il referendum, composto da una sezione della Corte d'Appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla legge regionale sottoposta a referendum.
3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 2, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte medesima.
5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici circoscrizionali per il referendum, e al Presidente del Consiglio regionale.