Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.
Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), nel limite massimo dell'importo di lire 600 milioni annui, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009 con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con la denominazione <<Spese per compensi e altri oneri da corrispondere a enti gestori di programmi comunitari>> alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - Rubrica n. 62 - spese correnti - con riferimento al capitolo 7704 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione <<Spese per il compenso alla Friulia SpA per le attività connesse alla gestione del "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006">> e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
2. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 600 milioni annui dal 2007 al 2009 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
4. La contabilizzazione delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14; a tal fine nella unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituito per memoria il capitolo 1105 (3.6.1) con la denominazione <<Recupero di somme erogate per interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 2000-2006>>.