1. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla correttezza del sistema di gestione e sull'attendibilità delle domande finali di pagamento che l'Amministrazione regionale inoltra agli organismi comunitari, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del
regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, la struttura istituita dalla Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'
articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, può essere collocata anche in sede diversa dal capoluogo regionale.