1.
Per il conseguimento delle finalitą di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale;
b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;