Art. 1
(Attivazione del servizio integrativo)
1. La Regione č autorizzata a concedere contributi <<una tantum>> a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attivitā agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 12, L. R. 13/2002