Legge regionale 24 aprile 2001 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 44 della Costituzione, dall'articolo 4 dello Statuto di autonomia, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono.

2. Ai fini della attuazione della presente legge, la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo.

3. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei Comuni montani e parzialmente montani così come individuati dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 3

(Accordi di programma)

1. Gli accordi di programma con gli enti locali territoriali, i loro consorzi, gli enti territoriali concessionari di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni competenti sono finalizzati a decentrare nei territori montani le attività e i servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali, tra l'altro, gli istituti di ricerca, laboratori, corsi e diplomi universitari, musei, infrastrutture culturali ricreative e sportive, case di cura e assistenza, disponendo i finanziamenti necessari.

Art. 4

(Finanziamenti alla proprietà coltivatrice e per la conservazione dell'integrità aziendale)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano la priorità nel finanziamento per le spese connesse all'acquisto di terreni destinato a:

a)la formazione della proprietà coltivatrice;

b)l'arrotondamento per accorpamento della proprietà coltivatrice;

c)l'arrotondamento della proprietà.

(1)

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono, nell'ordine:

a)coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti nelle zone montane;

b)eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

c)cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti in comuni montani;

d)altri soggetti come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 12/1998.

3. Qualora i terreni di cui al comma 1, nei dieci anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente in materia.

4. Per l'acquisto dei terreni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 97/1994.

5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 97/1994, il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato al momento dell'esercizio del diritto mediante perizia giurata di un professionista iscritto all'Albo con qualifica di dottore forestale o di perito agrario iscritto al Collegio.

6. Per le finalità di cui al comma 1, i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 5

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani assumono, sia da enti pubblici che da privati, in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1, della legge 97/1994, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 388/2000.

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300 milioni per anno.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 9

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 17/2006

Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2006

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 11

(Manutenzioni stradali)

1. I Comuni possono riconoscere a termini del regio decreto legge 9 giugno 1925, n. 890, convertito dalla legge 562/1926, e del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 473/1925, la titolarità dei consorzi e degli altri soggetti a gestione associata alla gestione della viabilità vicinale, nell'ambito consortile.

2. L'Amministrazione regionale e i Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 1, la gestione della viabilità agricolo-forestale realizzata con vari interventi di iniziativa pubblica.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti di cui al comma 1, con un contributo annuo non superiore a lire 5 milioni al chilometro per le spese di manutenzione della viabilità agricolo-forestale esistente, a servizio delle proprietà consorziate.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18.

Art. 12

(Sviluppo dell'agricoltura in montagna)

1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria per la conservazione del territorio montano.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano di sviluppo rurale, al fine di valorizzare le risorse agricole e naturali delle zone montane e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura praticata nelle aree di cui all'articolo 2, prevede azioni dirette a:

a) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto delle carni, lattiero-caseario e degli allevamenti minori;

b) favorire l'adozione di tecniche colturali compatibili con l'ambiente e sostenere la realizzazione di strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione delle produzioni biologiche;

c) migliorare e valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali locali.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 14

(Agevolazioni per gli imprenditori commerciali)

1. Alle attività commerciali e ai pubblici esercizi situati nei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani si estendono le agevolazioni in materia fiscale e contabile previste dall'articolo 16 della legge 97/1994.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito concordato con l'Amministrazione finanziaria regionale.

Art. 15

(Trasporti pubblici)

1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999.

(1)(5)

2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati prioritariamente ai Comuni appartenenti alla zone C e B di cui alla classificazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000.

4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.

(3)

5.

( ABROGATO )

(2)(4)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 28, L. R. 3/2002

Comma 5 sostituito da art. 4, comma 29, L. R. 3/2002

Comma 4 sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Comma 5 abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Comma 1 interpretato da art. 4, comma 16, L. R. 22/2010

Art. 16

(Centro internazionale di ricerca sulla montagna)

1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont SpA.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del Centro secondo gli accordi assunti con un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna istituito con la legge 7 agosto 1977, n. 266.

3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.

(1)

7.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 6 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Comma 7 abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 17

(Servizio scolastico nei territori montani)

(4)(5)(6)(7)(8)

1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Comma 3 abrogato da art. 47, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Comma 4 sostituito da art. 47, comma 3, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 18/2004

Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 17/2006

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 4, L. R. 17/2006

Articolo sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 4/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008

Art. 18

(Conferenza permanente per la montagna)

1. È soppressa la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

Art. 19

(Strumenti conoscitivi per il coordinamento e la valutazione degli interventi nei territori montani)

1. Gli uffici e gli enti regionali trasmettono al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi agli interventi finanziari localizzati in comuni montani.

2. Il Servizio autonomo cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo i dati e la documentazione necessari in particolare sull'attività degli enti locali, delle istituzioni e degli organismi economici e finanziari del sistema pubblico allargato regionale, anche ai fini della costituzione di una banca dati informatizzata gestita direttamente dal Servizio medesimo, a tal fine collegato alle reti informatiche pubbliche regionali e nazionali.

3. Per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati e delle informazioni raccolte, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e di istituti, associazioni, società ed enti di ricerca.

Art. 20

(Applicazione di norme)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 97/1994, e in particolare l'articolo 4 in materia di conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fare fronte alla spesa per le finalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 con risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano diverse da quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli suindicati.

(1)

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le spese ivi richiamate fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 4, gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4.

( ABROGATO )

(2)

5.

( ABROGATO )

(3)

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 14, in relazione a quanto ivi previsto, si intendono a carico dei trasferimenti in favore delle Comunità montane disposti per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/2003

Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.