Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Art. 4
 (Finanziamenti alla proprietà coltivatrice e per la conservazione dell'integrità aziendale)
1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano la priorità nel finanziamento per le spese connesse all'acquisto di terreni destinato a:
a)la formazione della proprietà coltivatrice;
b)l'arrotondamento per accorpamento della proprietà coltivatrice;
c)l'arrotondamento della proprietà.

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono, nell'ordine:
a)coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b)eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;
c)cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti in comuni montani;
d)altri soggetti come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 12/1998.

3. Qualora i terreni di cui al comma 1, nei dieci anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente in materia.
5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 97/1994, il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato al momento dell'esercizio del diritto mediante perizia giurata di un professionista iscritto all'Albo con qualifica di dottore forestale o di perito agrario iscritto al Collegio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 17/2006
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2006
3 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 15
 (Trasporti pubblici)
2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 28, L. R. 3/2002
2 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 29, L. R. 3/2002
3 Comma 4 sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4 Comma 5 abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 16, L. R. 22/2010
Art. 16
 (Centro internazionale di ricerca sulla montagna)
1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont SpA.
3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2 Comma 7 abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 17
1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Comma 4 sostituito da art. 47, comma 3, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 18/2004
5 Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 17/2006
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 4, L. R. 17/2006
7 Articolo sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 4/2008
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008
Art. 20
 (Applicazione di norme)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 97/1994, e in particolare l'articolo 4 in materia di conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.
Art. 21
 (Norma finanziaria)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le spese ivi richiamate fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 4, gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/2003
2 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
3 Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007