Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

CAPO V

Norme finali

Art. 24

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dalla Giunta regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 400 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: le parole <<per informazioni radio-televisive>> sono sostituite dalle seguenti: <<per informazioni, programmi e servizi radio-televisivi>>; inoltre dopo le parole <<materiale fotocinematografico>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per la trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, funzioni di sportello, uffici per le relazioni con il pubblico, iniziative di comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali>>.

(1)

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 20 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

-52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;

-52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;

-52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo III - Categoria 3.4, è istituita <<per memoria>> l'unità previsionale di base 3.4.2100, con la denominazione <<Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate del Co.Re.Com.>> con riferimento al capitolo 1010 (3.4.7) che si istituisce <<per memoria>> nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione <<Assegnazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, per l'esercizio da parte del Co.Re.Com. delle funzioni ad esso delegate>>.

5. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 39, L. R. 23/2001

Art. 25

(Abrogazione)

1. Sono abrogati in particolare:

a) la legge regionale 22/1991;

b) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20;

c) l'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.