Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 19

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.

(1)

2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 16/2013