Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 8
 (Composizione e durata)
2. Il Presidente del Co.Re.Com. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.
4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all'Autorità.
5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.
7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 27/2012 , con applicazione delle modifiche a decorrere dal primo rinnovo del Co.Re.Com successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 27/2012.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 10, lettera b), L. R. 27/2012 , con applicazione delle modifiche a decorrere dal primo rinnovo del Co.Re.Com successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 27/2012.