Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 7
 (Funzioni del Co.Re.Com.)
2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..
3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.
6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 3/2011