Art. 20
(Struttura)
2. La dotazione organica può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2004
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 16/2013
3 Comma 1 bis abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 16/2013
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 16/2013