Art. 19
(Indennitā di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennitā di funzione, per dodici mensilitā, il cui ammontare č stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.
2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in localitā diverse da quelle di residenza, č dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare č stabilito con le modalitā di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 16/2013