Art. 14
(Regolamento interno)
1. Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.