Art. 12
(Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
2. Affluiscono altresì al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2.
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previa richiesta da parte del Co.Re.Com. alla Direzione Generale, ad acquisire il personale somministrato e a tempo determinato necessario all'esercizio delle funzioni allo stesso delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); a tal fine il Co.Re.Com. provvede a trasferire all'Amministrazione regionale le corrispondenti risorse finanziarie assegnate dall'Autorità ai sensi del comma 2.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 2/2006
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 16/2013
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 16/2013
4 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 16/2013
5 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 16/2013
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, L. R. 20/2015
7 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 11, comma 18, L. R. 31/2017