Legge regionale 09 marzo 2001, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 174, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo 4 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 18/2011
Art. 1
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 23, L. R. 3/2002
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 13, L. R. 13/2002
3 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 23/2004
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 20, comma 3, L. R. 23/2004
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 21/2005
6 Parole soppresse al comma 7 da art. 63, comma 1, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2006
8 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 18, lettera a), L. R. 12/2009
9 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 18, lettera b), L. R. 12/2009
10 Comma 5 sostituito da art. 10, comma 18, lettera c), L. R. 12/2009
11 Lettera a) del comma 7 sostituita da art. 10, comma 18, lettera d), L. R. 12/2009
12 Lettera c) del comma 7 sostituita da art. 10, comma 18, lettera e), L. R. 12/2009
13 Lettera d) del comma 7 sostituita da art. 10, comma 18, lettera f), L. R. 12/2009
14 Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 10, comma 18, lettera g), L. R. 12/2009
15 Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 10, comma 18, lettera g), L. R. 12/2009
16 Comma 9 sostituito da art. 10, comma 18, lettera h), L. R. 12/2009
17 Comma 10 abrogato da art. 10, comma 18, lettera i), L. R. 12/2009
18 Comma 11 abrogato da art. 10, comma 18, lettera i), L. R. 12/2009
19 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 18, lettera i), L. R. 12/2009
20 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 18/2011
21 Parole soppresse alla lettera d) del comma 7 da art. 7, comma 9, lettera b), L. R. 18/2011
22 Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 7, comma 9, lettera c), L. R. 18/2011
23 Parole sostituite al comma 8 da art. 7, comma 9, lettera d), L. R. 18/2011
24 Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera e), L. R. 18/2011
25 Comma 9 ter aggiunto da art. 7, comma 9, lettera e), L. R. 18/2011
26 Parole sostituite alla lettera l) del comma 7 da art. 8, comma 9, L. R. 6/2013
27 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 3, lettera e), L. R. 20/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 12/2015
28 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
29 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
30 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
31 Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
32 Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
33 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
34 Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
35 Lettera b) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 16 della medesima L.R. 12/2015 delle disposizioni relative alle funzioni già in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
36 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 16 della medesima L.R. 12/2015 delle disposizioni relative alle funzioni già in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
37 Lettera d) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 16 della medesima L.R. 12/2015 delle disposizioni relative alle funzioni già in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
38 Lettera d bis) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
39 Lettera f) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 16 della medesima L.R. 12/2015 delle disposizioni relative alle funzioni già in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
40 Lettera g) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
41 Lettera i) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
42 Lettera l) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
43 Comma 8 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
44 Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
45 Comma 9 bis abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
46 Comma 9 ter abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
47 Lettera f) del comma 7 abrogata da art. 5, comma 6, L. R. 33/2015 . Pertanto l'efficacia differita dell'abrogazione della lettera f) medesima disposta all'art. 16, c. 5, L.R. 12/2015 non ha più effetto.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 13, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 13, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 23/2004
4 Articolo abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 13, L. R. 13/2002 , fatti salvi i provvedimenti adottati sulla base della normativa regionale previgente, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 40.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 2, L. R. 23/2004
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 23/2004
4 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 17/2014
Art. 4 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 174, comma 1, L. R. 17/2010
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 67, comma 1, L. R. 22/2019
3 Articolo abrogato da art. 101, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 4 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 18/2011
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 67, comma 1, L. R. 22/2019
3 Articolo abrogato da art. 101, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 8, comma 12, L. R. 9/2008
2 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 17/2014
Art. 6
 (Disposizioni in materia di donazione e trapianto)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, all'accertamento della morte, effettuato dal collegio medico, può assistere un medico di fiducia indicato dalla famiglia del potenziale donatore.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
6 Comma 6 sostituito da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
Art. 7
 (Inserimento lavorativo delle persone handicappate)
1. Nelle more della revisione della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, conseguente all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, le risorse destinate agli incentivi previsti dal capo II della legge regionale 17/1994, riferite ai bienni 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, possono essere utilizzate anche nei casi di stipulazione di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, che, prima dell'assunzione, preveda lo svolgimento di un periodo di tirocinio.
Art. 8
 (Borsa di inserimento lavorativo)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2001, l'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6 della legge regionale 17/1994 è fissato in lire 550.000 ed è soggetto ad adeguamento annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito al mese di gennaio. Al conseguente maggiore onere si provvede, a decorrere dalla predetta data, nei limiti dello stanziamento già iscritto sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 9
 (Commissione regionale per il disadattamento e la devianza)
1Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituita la "Commissione regionale per il disadattamento e la devianza", avente come scopo il coordinamento, l'integrazione e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza, a livello regionale e locale, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, della Regione e degli Enti locali, nel campo della prevenzione della devianza nonché degli interventi nell'area penale minorile e per adulti. La Commissione regionale svolge altresì il coordinamento delle sottocommissioni "Adulti" e "Minori", istituite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.
3. I componenti di cui alle lettere g), h), n), p), del comma 2 sono individuati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. I componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 2 sono designati dagli organi di rappresentanza del sistema delle autonomie locali. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario.
4. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo di cui al comma 1, ai componenti, con l'esclusione di quelli appartenenti all'Amministrazione regionale, spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.
Art. 10
 (Modifiche e abrogazioni di norme regionali)
4. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, le parole <<in possesso della cittadinanza italiana e>> sono abrogate.
6.
L'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

8. È abrogata la legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
2 Comma 10 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
3 Comma 11 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
4 Comma 1 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
5 Comma 5 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
6 Comma 4 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 2, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
7 Comma 4 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 6, della presente legge, e dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21/1992, come sostituito dall'articolo 10, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.