Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitą produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Art. 30
 (Norma transitoria)
1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.