Legge regionale 22 novembre 2000 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2016

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 14 bis aggiunto da art. 47, comma 2, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

Capo II abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Capo IV abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

CAPO I

Finalità e definizioni

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e semenze e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.

2. Disciplina altresì le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Friuli-Venezia Giulia.

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge vengono considerati gli alimenti, i mangimi e le semenze (semi e piantine) prodotti in Friuli - Venezia Giulia.

2. Per alimenti si intendono anche gli additivi, gli aromi, i solventi estraenti, le sostanze ausiliari e altre sostanze usate nella produzione, indipendentemente dal fatto se sono poi presenti o meno nel prodotto finale.

3. Organismo è ogni entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.

4. Per organismo geneticamente modificato si intende:

a) un organismo geneticamente modificato ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

b) un organismo che contiene un patrimonio genetico preparato al di fuori dell'organismo stesso.

5. Per modificazione genetica si intendono quei procedimenti finalizzati a introdurre in un organismo un elemento genetico estraneo, preparato al di fuori di tale organismo.

6. I prodotti sono geneticamente non modificati quando:

a) non sono organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;

b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

c) non contengono elementi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

d) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica o senza additivi, aromi, solventi estraenti, sostanze ausiliari o altre sostanze prodotte con l'impiego dell'ingegneria genetica;

e) non sono stati mescolati con organismi geneticamente modificati;

f) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

7. Vengono considerati prodotti in Friuli - Venezia Giulia quegli alimenti, mangimi e semenze (semi e piantine) i cui elementi essenziali, indicati nel regolamento di cui all'articolo 8, sono stati prodotti in Friuli - Venezia Giulia.

8. Per produzione s'intende la fabbricazione, l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione, il trattamento e la miscelatura di prodotti.

9. Ai fini della presente legge, sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti con il relativo decreto ministeriale.

CAPO II

Disciplina del contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente

Art. 3

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Art. 4

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Art. 6

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Art. 7

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Art. 8

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 21/2002

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

CAPO III

Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione

Art. 11

(Promozione)

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali anche attraverso manifestazioni gastronomiche tradizionali che valorizzino i prodotti stessi.

2. Per manifestazioni gastronomiche tradizionali s'intendono: le feste paesane, i mercati e altre attività similari svolte su aree pubbliche non permanenti che prevedono la promozione di prodotti, anche attraverso attività di distribuzione, di vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali al consumatore finale.

3. L'ERSA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire:

a) i criteri di finanziamento per la distribuzione, vendita e somministrazione, nelle manifestazioni gastronomiche tradizionali, di prodotti agroalimentari tradizionali;

b) le modalità di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Art. 12

(Prodotti agroalimentari tradizionali)

(1)

1. L'ERSA cura l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), dei prodotti ottenuti nel territorio regionale, secondo le procedure definite con proprio regolamento.

2. L'ERSA trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, che provvede alla tenuta dell'elenco regionale e all'inoltro degli aggiornamenti al Ministero.

Note:

Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 13

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 5/2011

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 11/2014

CAPO IV

Strade del vino

Art. 14

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 22/2015

Art. 14 bis

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 47, comma 2, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 67 bis, comma 1, L. R. 24/2006

Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 16

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 47, comma 3, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 67 bis, comma 2, L. R. 24/2006

Parole soppresse al comma 1 da art. 47, comma 4, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 21

( ABROGATO )

(2)(3)(4)(5)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 20, comma 9, L. R. 12/2003

Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 24/2006

Articolo sostituito da art. 47, comma 5, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 22

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 47, comma 6, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

CAPO V

Norme finanziarie

Art. 23

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 la cui denominazione è integrata dalle parole <<e dei prodotti agroalimentari tradizionali>> con riferimento al capitolo 6813 (1.1.155.2.10.10.) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione <<Finanziamenti per la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2).