Legge regionale 30 ottobre 2000 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4

(Programma regionale della cooperazione allo sviluppo edelle attività di partenariato internazionale)

(5)

1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi o dell'Unione europea ovvero internazionali e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.

(8)

2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.

2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.

(2)(9)

3.

( ABROGATO )

(4)

4.

( ABROGATO )

(3)

5. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima è riconosciuta una quota per spese di gestione non superiore al 10 per cento del costo del progetto.

(1)(6)(10)

5 bis. Per tutti i progetti di cui alla presente legge, nel caso di concessione di un contributo inferiore alla percentuale massima rispetto alla spesa ammissibile stabilita dalla presente legge, dal programma o da eventuali regolamenti di attuazione, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché il contributo concesso non superi la percentuale massima medesima rispetto alla spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

(7)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 7, L. R. 12/2009

Comma 2 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 13/2009

Comma 4 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009

Comma 3 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 41, comma 1, L. R. 13/2009

Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011

Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 18/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019

Comma 2 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019

10  Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019

Art. 5

(Predisposizione del programma regionale)

1. Il programma regionale è approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

(1)(2)(4)

2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il programma ha la durata della legislatura regionale ed è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.

(3)

4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

Note:

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 1/2004

Comma 1 sostituito da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009

Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 18/2019

Art. 6

(Attuazione del programma regionale)

1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.

(1)

2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede:

a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;

a bis) direttamente in eventuale collaborazione con il Centro di servizi e documentazione per la Cooperazione Economica internazionale Informest, con gli Organismi internazionali e con l'Iniziativa Centro Europea (InCE);

b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;

c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative degli Enti locali, di altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro, di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni di utilità sociale.

(2)

3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.

4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.

5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 1/2004

Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 18/2011

Art. 7

(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo edelle attività internazionali)

1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'articolo 4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in regione.

2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'articolo 6, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.