Legge regionale 30 ottobre 2000 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TITOLO I

(Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)

Art. 1

(Finalità della legge)

(3)

1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:

a) la salvaguardia della vita umana;

b) il soddisfacimento dei bisogni primari;

c) l'autosufficienza alimentare;

d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;

e) la valorizzazione delle risorse umane;

f) il mantenimento dell'identità culturale;

g) la conservazione del patrimonio ambientale;

h) la crescita economica, sociale e culturale;

i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;

j) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;

k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;

l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.

3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.

4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.

5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:

a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4;

b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.

Note:

Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 18/2019

Art. 2

(Interventi di cooperazione e di partenariatointernazionale)

1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

(5)

2. Le azioni concernono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi oggetto di intervento, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi oggetto di intervento;

e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;

f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;

g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi oggetto di intervento;

i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;

l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;

m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;

n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.

n bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.

(1)(3)(6)(7)(8)

3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali, o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in conclamata violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

(9)

6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

(10)

7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare:

a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;

b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;

c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o viciniori.

7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.

(2)

7 ter. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 1/2004

Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 5/2005

Lettera n bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 18/2011

Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 21, L. R. 27/2012

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019

Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019

Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019

Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 18/2019

10  Comma 6 sostituito da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 18/2019

Art. 3

(Interventi di emergenza)

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:

a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;

b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;

c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.

1 bis. In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.

(1)

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.

4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 163, comma 1, L. R. 17/2010