Legge regionale 30 ottobre 2000 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Art. 5

(Predisposizione del programma regionale)

1. Il programma regionale è approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

(1)(2)(4)

2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il programma ha la durata della legislatura regionale ed è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.

(3)

4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

Note:

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 1/2004

Comma 1 sostituito da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009

Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 18/2019