Legge regionale 30 ottobre 2000 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020
Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Art. 4
(Programma regionale della cooperazione allo sviluppo edelle attività di partenariato internazionale) (5)
1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi o dell'Unione europea ovvero internazionali e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.
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2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.
2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:
a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;
b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;
d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.
(2)(9)
3.
( ABROGATO )
(4)
4.
( ABROGATO )
(3)
5. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima è riconosciuta una quota per spese di gestione non superiore al 10 per cento del costo del progetto.
(1)(6)(10)
5 bis. Per tutti i progetti di cui alla presente legge, nel caso di concessione di un contributo inferiore alla percentuale massima rispetto alla spesa ammissibile stabilita dalla presente legge, dal programma o da eventuali regolamenti di attuazione, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché il contributo concesso non superi la percentuale massima medesima rispetto alla spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.
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Note:1 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 7, L. R. 12/2009
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 4 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
4 Comma 3 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 41, comma 1, L. R. 13/2009
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 18/2011
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
9 Comma 2 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019