Legge regionale 30 ottobre 2000 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Art. 10

(Gruppi di concertazione)

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente, indicativamente almeno una volta all'anno, gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2019