Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
TITOLO III
 ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 8
 (Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il
partenariato internazionale)
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.
6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 21/2001
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
7 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
8 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 18/2019
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
11 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020