Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 4
2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 7, L. R. 12/2009
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 4 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
4 Comma 3 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 41, comma 1, L. R. 13/2009
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 18/2011
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
9 Comma 2 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
Art. 5
 (Predisposizione del programma regionale)
2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 1/2004
2 Comma 1 sostituito da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
3 Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
4 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 18/2019
Art. 6
 (Attuazione del programma regionale)
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 1/2004
2 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 18/2011