Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
TITOLO I
 (Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)
Art. 1
1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.
5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004
3 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 18/2019
Art. 2
 (Interventi di cooperazione e di partenariato
internazionale)
2. Le azioni concernono:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi oggetto di intervento, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi oggetto di intervento;
e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi oggetto di intervento;
i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.
n bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.
3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.
4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 1/2004
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 5/2005
3 Lettera n bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 18/2011
4 Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 21, L. R. 27/2012
5 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
7 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
8 Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 18/2019
10 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 18/2019
Art. 3
 (Interventi di emergenza)
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.
4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 163, comma 1, L. R. 17/2010