Art. 9
(Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)
1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale organizza iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'articolo 10, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019