Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivitā di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Art. 5
 (Predisposizione del programma regionale)
2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 1/2004
2 Comma 1 sostituito da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
3 Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
4 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 18/2019