Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Art. 4
2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 7, L. R. 12/2009
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 4 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
4 Comma 3 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 41, comma 1, L. R. 13/2009
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 18/2011
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
9 Comma 2 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019