Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Art. 3
 (Interventi di emergenza)
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.
4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 163, comma 1, L. R. 17/2010