Art. 10
(Gruppi di concertazione)
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente, indicativamente almeno una volta all'anno, gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2019