Legge regionale 03 luglio 2000, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
Art. 1
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
2. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni.
3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, va interpretato nel senso che tra le spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono comprese anche quelle relative agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito quali appalti, progetti per lavori socialmente utili (LSU) stabilizzati e convenzioni.
6.
All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 40 è sostituito dal seguente:
<<40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.>>.

10. La segnaletica stradale prevista dall' articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all' articolo 5 della legge regionale 29/2007 . La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.
24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
Note:
1 Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 14, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Parole aggiunte al comma 20 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2002
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 17/2005
5 Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
6 Comma 11 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
7 Comma 12 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
8 Comma 13 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
9 Comma 14 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
10 Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
11 Comma 16 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
12 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
13 Comma 17 abrogato da art. 110, comma 1, lettera e), L. R. 19/2013
14 Comma 7 abrogato da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 2/2014
15 Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015
16 Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
17 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
18 Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
19 Comma 22 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
20 Comma 23 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 37/2017
21 Comma 10 sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
22 Parole sostituite al comma 10 da art. 42, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 2
 (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici
coordinati)
1. La progettazione e la realizzazione coordinata di interventi e opere sovracomunali su area vasta interessanti la Regione, le autonomie locali e altri enti, e definiti da un apposito accordo di programma, possono essere affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le autonomie locali coinvolte.
2. La nomina del commissario di cui al comma 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il commissario può disporre di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale delle autonomie locali partecipanti all'accordo di programma a tale scopo individuato dalle medesime, e non necessariamente assegnato, in via esclusiva, all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze e incarichi professionali esterni.
4. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere personale con contratto a tempo determinato. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.
5. Le spese per il personale distaccato dalle autonomie locali sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.
7. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 2.
8. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1, nonché gli ulteriori fondi eventualmente stanziati per l'attuazione di opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, e per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni.
9. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'accordo di programma è emanato dalla Ragioneria generale un apposito regolamento per l'amministrazione del fondo.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di
distribuzione dei carburanti nel territorio montano)
9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.
10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.
14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola <<quali>> è sostituita dalle parole <<nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con>>.
18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato "D", lettera o) del DPGR 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service pre-pagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.
Note:
1 Comma 9 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 13/2002
2 Comma 7 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Comma 8 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4 Comma 15 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5 Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
6 Comma 2 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
7 Comma 3 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
8 Comma 4 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
9 Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
10 Comma 6 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
Art. 4
 (Modifica alla legge regionale 63/1991 in materia di
cartografia regionale e di sistema informativo territoriale
cartografico)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione,
l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e
per la gestione degli elaborati cartografici di tipo
cartaceo)
1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali di cui alla presente legge, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il diritto di accesso alle informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia e di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
2. Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono indicate, nel rispetto della legislazione vigente, le procedure di accordo con altri enti ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici o privati per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche e territoriali di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento.>>.

Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia,
infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse
idriche)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'articolo 18, quarto comma, della legge regionale 46/1986, siano comunque ultimati, a confermare il contributo stesso subordinatamente all'accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.
7. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2000.
10. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, ai fini della determinazione della durata del contributo che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 113, non può essere superiore a quella del mutuo, non si computano le semestralità anticipate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 113, delle quali pertanto, in caso di revoca del contributo per estinzione anticipata del mutuo bancario, non è dovuta la restituzione.
12. All'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, al comma 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 63 della legge regionale 29/1990, le parole <<pari al>> sono sostituite dalle parole <<nella misura massima del>> e dopo le parole <<altri corpi di polizia.>> è aggiunto il seguente periodo <<Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.
14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della legge 6 marzo 1976, n. 52, per il personale della Guardia di Finanza, oggi gestiti dalle ATER, sono assegnati in locazione nei modi e con i criteri della legge regionale 75/1982, in via prioritaria, al personale della Guardia di Finanza in servizio.
15.
All'articolo 65 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.>>.

18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purché posto in vendita nell'ambito della medesima operazione.
21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del RD 14 agosto 1920, n. 1285, del disciplinare regolamentante la concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica di cui all'articolo 40 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione viene effettuata mediante apposita comunicazione della competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici, che attesta, inoltre, le caratteristiche della derivazione. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, ancorché l'erogazione dell'incentivo fosse stata condizionata alla presentazione della definitiva concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 23 da art. 18, comma 35, L. R. 13/2002
2 Abrogato il comma 1, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
3 Abrogato il comma 2, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
4 Abrogato il comma 3, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
5 Abrogato il comma 4, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
6 Abrogato il comma 16, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
7 Abrogato il comma 19, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
8 Abrogato il comma 20, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
9 Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
10 Comma 17 abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
11 Comma 26 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 12/2003
12 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
13 Comma 24 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
14 Comma 25 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
15 Parole sostituite al comma 26 bis da art. 23, comma 1, L. R. 25/2005
16 Comma 22 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
17 Comma 28 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
18 Derogata la disciplina del comma 26 da art. 61, comma 6, L. R. 19/2009
19 Derogata la disciplina del comma 26 bis da art. 61, comma 6, L. R. 19/2009
20 Comma 8 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
21 Comma 26 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
22 Comma 26 bis abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
23 Comma 27 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
Art. 7
 (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)
2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 10 per cento delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai beneficiari delle stesse, a titolo di rimborso delle spese di smaltimento e di distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature degli allevamenti, in cui si sono manifestati focolai di influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e di gennaio 2000 nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
4. Il contributo di cui al comma 3 viene corrisposto dall'Amministrazione regionale per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>, previa attestazione del Servizio veterinario della stessa Azienda che lo smaltimento e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, sono stati eseguiti in conformità alle norme vigenti.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4556 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Contributo ai beneficiari delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 218/1988 a titolo di rimborso delle spese di eliminazione di animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione degli allevamenti interessati da episodi di influenza aviare nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.
6. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso spese agli allevatori avicoli che, a causa delle misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 non hanno potuto effettuare la fornitura di selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, nella misura di lire 5.000 per ogni capo allevato alla data del 31 gennaio 2000, previa domanda degli allevatori interessati e dimostrazione delle richieste programmate dalle riserve di caccia, documentabili anche attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4557 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Rimborso spese agli allevatori avicoli per le perdite causate dall'impossibilità di fornire la selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, dovuta alle misure urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 2000.
9. Al predetto onere di lire 125 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
13. Qualora nella gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, si verifichino economie derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, il gestore del servizio è autorizzato ad aumentare il numero degli utenti fissato nella vigente convenzione fino a esaurimento delle predette economie.
16. Ove non vi siano i presupposti per la percezione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali, così come rideterminata dall'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come sostituito dall'articolo 3, comma 58, della legge regionale 2/2000, permane il diritto di percepire l'indennità nella misura ed alle condizioni previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221. Il presente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni regionali richiamate.
Note:
1 Comma 18 sostituito da art. 4, comma 52, L. R. 4/2001
2 Comma 20 abrogato da art. 4, comma 53, L. R. 4/2001
3 Parole sostituite al comma 15 da art. 15, comma 3, L. R. 23/2004
4 Comma 14 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
5 Comma 18 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
6 Comma 15 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 17/2008
7 Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 13/2009
8 Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
9 Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
10 Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 14 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
2 Comma 15 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
3 Comma 16 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
4 Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6 Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
7 Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
8 Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
9 Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
10 Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
11 Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
12 Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13 Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
14 Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
15 Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
16 Comma 13 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
17 Comma 13 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
18 Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale - ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, le parole <<Il concorso sulle spese non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore a tre anni per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche e miste>> sono sostituite dalle parole <<Il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste, il 50 per cento.>>.
5. All'articolo 12 della legge regionale 3/1998 i commi da 1 a 12 e da 14 a 16 sono abrogati.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
2 Comma 8 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
3 Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca
nelle acque interne)
8. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, le parole <<uno dei Comitati provinciali della caccia presenti nel Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite dalle parole <<una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia>>.
9. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale 21/1993, le parole <<al Comitato provinciale della caccia>> sono sostituite dalla parole <<all'Amministrazione provinciale>> e le parole <<del Comitato stesso>> sono sostituite dalle parole <<dell'Amministrazione stessa>>.
16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
2 Comma 13 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
3 Comma 14 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
4 Comma 15 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
5 Comma 16 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 17/2006
6 Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9 Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
10 Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
11 Comma 6 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
12 Comma 7 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
13 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
14 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 15, comma 4, L. R. 42/2017
15 Integrata la disciplina del comma 16 bis da art. 15, comma 4, L. R. 42/2017
16 Parole sostituite al comma 16 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
17 Parole aggiunte al comma 16 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
18 Parole aggiunte al comma 16 bis da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
19 Parole soppresse al comma 16 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Comma 16 ter aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Comma 16 quater aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
22 Comma 16 quinquies aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23 Parole soppresse al comma 16 da art. 3, comma 66, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
24 Comma 16 sexies aggiunto da art. 3, comma 66, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 12
 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3/1999 in
materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge
regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale
all'estero, alla legge regionale 5/1994 in materia di
Mediocredito e interventi in materia di molluschicoltura)
1. All'articolo 3, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, dopo le parole <<di approvazione sono indicati>> sono inserite le parole <<le aree e>>.
4. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/1999 le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle parole <<di cui ai commi 01 e 1>>.
5. All'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999, dopo le parole <<ai sei mesi.>>, è aggiunto il seguente periodo <<Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.>>.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione dei piani territoriali infraregionali e loro varianti come previsti dalla legge regionale 3/1999. Le domande vanno presentate entro il mese di aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'industria e, in sede di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione sono ammesse a contributo anche le spese effettuate prima della presentazione della domanda, purché successive all'entrata in vigore della legge regionale 3/1999; sulla congruità delle spese viene sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale. L'erogazione del contributo ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito dell'adozione del Piano, o di una sua variante, da parte del competente organo deliberante dell'Ente; il saldo viene liquidato a seguito dell'approvazione dei medesimi con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le domande vengono accolte sino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando priorità a quelle che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale; le domande non accolte, totalmente o parzialmente, possono essere ammesse prioritariamente al riparto degli stanziamenti per gli anni successivi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.351 denominata <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali>>, di nuova istituzione nella funzione obiettivo 23 - programma 23.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7920 (2.1.156.2.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali necessari per la redazione dei piani territoriali infraregionali e relative varianti>> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 2000.
8. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7942 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
9. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <<Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
14. All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale 3/1998, al comma 2, le parole <<non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto>> sono sostituite dalle parole <<non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto>>.
15. All'articolo 164 della legge regionale 5/1994, al comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, è abrogata la parola <<piccole>>.
16. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 10, primo periodo, sono introitate dall'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
17. Per le finalità di cui al comma 10, secondo periodo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
18. Il predetto onere di lire 25.000 milioni per l'anno 2000 fa carico all'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1354 (2.1.263.3.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - spese d'investimento - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni dell'Istituto Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, a particolare sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile>>.
19. All'onere di lire 25.000 milioni derivante dal comma 18 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 16.
20. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7792 (2.1.243.3.10.14) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - con la denominazione <<Contributo a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati dalla legge 192/1977, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997>> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).
21. All'articolo 6, comma 94, della legge regionale 2/2000, dopo le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono aggiunte le parole <<- Servizio degli interventi settoriali>>.
Note:
1 Comma 9 sostituito da art. 7, comma 35, L. R. 4/2001
2 Parole soppresse al comma 10 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
3 Comma 11 abrogato da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
4 Comma 12 abrogato da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
5 Parole soppresse al comma 14 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
6 Abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2008, il comma 2, a seguito dell'abrogazione dei commi 8 bis e 8 ter dell'art. 3, L.R. 3/1999, ad opera dell'art. 29, comma 3, DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - BUR SS n. 11 dd 25 marzo 2008), secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 13
 (Disposizioni in materia di turismo e commercio)
11. L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
52. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 106, comma 17, della legge regionale 13/1998, regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, gli oneri per l'attività del Comitato di gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 51.
54. Fino alla entrata in vigore della riforma organica della distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 117 della legge regionale 13/1998, e comunque fino al 31 dicembre 2000, al fine di ampliare il servizio della distribuzione dei carburanti per natanti, gli impianti destinati al rifornimento dei veicoli stradali che, per collocazione e disponibilità di attrezzature idonee soddisfano i requisiti per l'erogazione di carburanti ai natanti, possono rifornire anche i natanti.
55. È autorizzata l'estinzione anticipata del prestito obbligazionario del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per l'importo di nominali lire 4 miliardi; le risorse derivanti dall'operazione di cui al periodo precedente sono introitate fra le entrate del bilancio di previsione per l'esercizio 2000; per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di ulteriori 4 miliardi per il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo l06 della legge regionale 13/l998, mediante utilizzazione degli introiti di cui al presente comma.
56. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 55 sono introitate all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico all'unità previsionale di base 29.2.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9320 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dal comma 57 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 56.
60. Al fine di poter dare una interpretazione e applicazioni univoche alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la Direzione regionale del commercio e del turismo dispone una ricognizione che definisca il numero e la necessità finanziaria atta a soddisfare le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale 49/1978, come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 39/1979, entro il 28 marzo 1988 ed escluse per la mancata iscrizione, nel biennio antecedente alla richiesta, al Registro esercenti il commercio, al fine di disporre la loro riammissione ai benefici di legge nell'anno 2001, previa presentazione di apposita domanda.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
2 Comma 2 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
3 Comma 3 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
4 Comma 4 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
5 Comma 5 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
6 Comma 9 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7 Comma 10 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
8 Comma 12 abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
9 Comma 13 abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
10 Integrata la disciplina del comma 50 da art. 8, comma 77, L. R. 3/2002
11 Integrata la disciplina del comma 46 da art. 8, comma 37, L. R. 13/2002
12 Comma 6 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
13 Comma 7 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
14 Parole sostituite al comma 48 da art. 43, comma 1, L. R. 18/2003
15 Comma 15 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
16 Comma 16 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
17 Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
18 Comma 18 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
19 Comma 19 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
20 Comma 20 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21 Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22 Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
23 Comma 23 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
24 Comma 24 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
25 Comma 25 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
26 Comma 26 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
27 Comma 27 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
28 Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
29 Comma 29 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
30 Comma 30 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
31 Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
32 Comma 32 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
33 Comma 33 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
34 Comma 34 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
35 Comma 35 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
36 Comma 36 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
37 Comma 37 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
38 Comma 38 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
39 Comma 39 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
40 Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
41 Comma 41 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
42 Comma 42 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
43 Comma 43 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
44 Comma 44 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
45 Comma 45 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
46 Comma 46 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
47 Comma 47 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
48 Comma 48 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
49 Comma 49 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
50 Comma 51 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
51 Comma 53 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
52 Comma 59 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 14
 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione)
1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, sono estese alle controversie conseguenti al recupero dei contributi concessi in base alle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, ancorché la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.
5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. All'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole <<10 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<12 per cento>>.
11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della legge regionale 55/1986, 119 della legge regionale 50/1990, 45 e 90 della legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In via di interpretazione autentica, non rientra nella previsione di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 l'intervento di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano delegato dal Comune alla Segreteria generale straordinaria ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66.
16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.
18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma, della legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998.
19. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, le parole <<nelle zone terremotate>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei Comuni delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni>>.
20. La cessione degli alloggi entrati a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 14, della legge regionale 13/1998, può essere disposta nei confronti dei soggetti ivi indicati alla lettera b) anche in difetto di valida conferma della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993.
21. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, si applicano anche nei casi indicati agli articoli 36 della legge regionale 63/1977 e 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.
22.
All'articolo 104 della legge regionale 50/1990, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 quater.Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.>>.

23. Gli oneri derivanti dall'articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.
25. All'articolo l38 della legge regionale 13/1998 sono abrogati i commi dal 46 al 49.
27. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.
28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione <<Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento>>, e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>.
30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 30/1977, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.
31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.
33. All'articolo 137, comma 5, della legge regionale 13/1998 le parole <<acquistato gli edifici di cui al comma 4 presentando>> sono sostituite dalla parola <<presentato>>.
34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
2 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 15, comma 13, L. R. 13/2002
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 15, comma 12, L. R. 13/2002
4 Parole sostituite al comma 18 da art. 15, comma 34, L. R. 13/2002
Art. 15
 (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di
società a partecipazione regionale)
1. All'articolo 65, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole da <<nonché>> a <<n. 2>> sono sostituite dalle parole <<nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971>>.
2. All'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/1999, le parole da <<locati>> a <<2/1971>> sono sostituite dalle parole <<di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione>>.
3. All'articolo 65, comma 5, della legge regionale 9/1999, le parole <<entro 12 mesi>> sono sostituite dalle parole <<entro 24 mesi>>.
5. I redditi lordi annui imponibili di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, sono assunti nel loro valore massimo per i nuclei familiari composti da non più di tre persone.
6. Per i nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili di cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.
10. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999, dopo le parole <<mediante contratti>>, sono aggiunte le parole <<, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998>>.
11. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999, dopo la parola <<Tarvisio.>> è aggiunto il seguente periodo <<Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico al di fuori del territorio regionale, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.>>.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così integrata: dopo la parola <<indennità>> sono inserite le parole <<e il rimborso spese>>.
14. In relazione al disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2/1999, come inserito dal comma 13 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.2.681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1503 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. A seguito della trasformazione in società per azioni, anche in forma consortile, del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale, prevista dall'articolo 98 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST SpA mediante conferimento della propria partecipazione nel centro anzidetto, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.
Note:
1 Comma 8 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 9 sostituito da art. 2, comma 11, L. R. 13/2002
3 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
4 Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
Art. 16
 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di
finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze
linguistiche)
1.
Il capo IV del titolo IV della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è sostituito dal seguente:
<<CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari
interventi di carattere comunitario e internazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di dieci unità.
3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.
4. All'attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 provvede l'Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi individuati dalla Giunta regionale quali destinatari delle collaborazioni e ne fissa i relativi compiti.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 1, si applicano immediatamente anche nei confronti dei componenti dell'Unità operativa prevista dall'articolo 68 della legge regionale 9/1999, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal medesimo comma 1, i cui contratti siano stati già stipulati.
13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, lo speciale compenso previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge regionale 30/1968 per il patrocinio legale svolto sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, è dovuto esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione regionale si sia avvalsa delle prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Avvocato della Regione senza il concorso dell'attività dei dipendenti individuati dall'articolo 13 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.
15. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le parole <<del 10 per cento del costo>> sono sostituite dalle parole <<del 50 per cento del costo>>.
17. In attuazione della legge 482/1999 la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua tedesca. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico tedesco in Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto dei Tedeschi del Friuli-Venezia Giulia-Das Institut der Deutschsprachigen Burger in Friaul Julisch Venetien ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della attività della comunità tedesca, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
18. L'anticipazione del finanziamento previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 10/1997, è concessa anche per i contributi previsti per le pubblicazioni periodiche ed i programmi d'informazione radiotelevisiva in lingua slovena.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 13, L. R. 2/2001
2 Comma 16 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 16/2003
3 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 1, comma 7, L. R. 19/2005
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 1, comma 7, L. R. 19/2005
9 Comma 14 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
11 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
12 Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
13 Comma 8 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
14 Comma 9 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
15 Comma 10 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
16 Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Articolo ripristinato per effetto dell'annullamento ab origine dell'abrogazione, disposto con D.G.R. 28/8/2002, n. 2936, pubblicata nel B.U.R. 23/10/2002, n. 43.
3 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005