Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TITOLO IV

DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 58

(Diritto di accesso)

(1)

1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.

Note:

Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2018

Art. 59

(Ambito di applicazione)

(1)

1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 241/1990, in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale o l'ente regionale difeso, il diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione è escluso per i seguenti documenti:

a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;

b) atti processuali dell'Avvocatura della Regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;

c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall' Avvocatura della Regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.

4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.

Note:

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 9/2018

CAPO II

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 60

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018

Art. 61

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018

Art. 62

(Responsabile del procedimento)

(1)

1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 è il Direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 è il Direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.

Note:

Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 9/2018

Art. 63

(Costi)

(1)

1. La visione degli atti per i quali è richiesto l'accesso è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'ente regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad amministrazioni pubbliche è gratuito.

Note:

Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/2018

Art. 64

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004

Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018

Art. 65

(Pubblicazione degli atti)

(3)(4)

1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il Bollettino ufficiale della Regione è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.

5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.

7. Il diritto di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.

Note:

Parole soppresse al comma 5 da art. 14, comma 18, L. R. 24/2009

Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 3, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 10/2012

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 9/2018

Art. 66

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018

Art. 67

(Accesso dei consiglieri regionali)

1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.

2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.

(1)

3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.

(2)

4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.

(3)

5. I documenti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

(4)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004

Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004

Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004

Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 68

(Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)

1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.

2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.

3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.

4. L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.

Art. 69

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018