Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TITOLO III

CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIEIN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

CAPO I

CONTROLLI

Art. 44

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 45

(Obblighi dei beneficiari)

(1)(2)

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 13/2002

Art. 46

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

CAPO II

SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLIINCENTIVI

Art. 47

(Sospensione dell'erogazione di incentivi)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.

3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.

6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

Art. 48

(Procedure concorsuali)

(1)

1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.

3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.

5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.

6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.

7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

Note:

Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 3/2015

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

(7)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

(4)(5)(8)(9)

2.

( ABROGATO )

(6)

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)(10)

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

(11)

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all’Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

(12)

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(3)(13)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001

Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001

Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3 bis, comma 1, L. R. 74/1980

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011

Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

10  Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

11  Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

12  Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

13  Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

Art. 50

(Recupero dei crediti)

1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.

2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo provvede, con l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.

(1)(2)(3)

3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 44/2017 . La disposizione ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 44/2017, come stabilito all'art. 1, c. 6, L.R. 44/2017.

Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 51

(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)

(4)

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli enti locali e ai consorzi di enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali, ai consorzi di enti locali e ai consorzi di bonifica, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002

Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003

Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 14/2016

Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 52

(Rateazione)

(5)(7)

1. Qualora, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.

(8)

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora l'importo dovuto sia superiore a 30.000 euro, la rateazione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie.

(9)

3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.

8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014

Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015

Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 53

(Anticipazioni)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52 e 54.

(2)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 54

(Compensazione)

1. L’Amministrazione e gli Enti regionali compensano le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 10/2022

CAPO III

CREDITI

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamenteinesigibili)

(3)

1. I crediti dell’Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l’impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati dall’organo competente.

(4)

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.

(1)(2)(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

Art. 56

(Rinuncia ai crediti)

(3)(4)(19)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011

Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012

Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012

Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013

Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014

10  Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015

11  Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015

12  Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016

13  Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

14  Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

15  Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

16  Parole sostituite al comma 2 bis da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

17  Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

18  Comma 2 quater aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

19  Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 14/2023

Art. 56 bis

(Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)

(1)

1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.

(2)(3)

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell’Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.

(4)

3. L’importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione regionale e non ricompreso nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell’avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 11, comma 9, L. R. 16/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Art. 57

(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recuperostatico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventitellurici)

(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.

(1)(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 57 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 3/2015

Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 10/2022