Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TITOLO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE EL'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI,SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 29

(Applicazione)

(1)(2)(3)

1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 5/2020

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

(1)

1. I criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non siano già previsti dalla legge.

(2)

1 bis. Qualora sia prevista l'emanazione di un bando per la presentazione delle domande di incentivo, lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili.

(3)

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione.

(4)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)

(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

(2)

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002

Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012

Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013

10  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015

11  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016

12  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

(1)(4)(6)(10)(13)(14)(19)(20)(21)(22)(29)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

(2)(3)(5)(7)(8)(9)(11)(12)(23)(25)(26)(27)(28)(30)

1 bis. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

(31)

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’articolo 49, comma 1.

(32)

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

(15)(16)

4. I regolamenti e i bandi di settore possono prevedere, anche in considerazione della natura dei soggetti beneficiari, vincoli di durata minore.

(33)

5. Per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

(34)

5 bis.

( ABROGATO )

(17)(18)(24)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 30, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 6, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 6 bis, L. R. 19/2004

Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 5/2005

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 90, comma 1, L. R. 29/2005

Comma 1 interpretato da art. 4, comma 110, L. R. 22/2007

Comma 1 interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 16/2008

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 32, L. R. 17/2008

10  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016

11  Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009

12  Derogata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 5/2012

13  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 14/2012

14  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 22/2012

15  Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 101, L. R. 27/2012

16  Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 407, L. R. 27/2012

17  Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2013

18  Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 2, L. R. 9/2013

19  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 50/1993

20  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15 ter, comma 1, L. R. 3/1999

21  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 13/2014

22  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014

23  Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014

24  Comma 5 bis abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 3/2015

25  Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015

26  Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

27  Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

28  Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 96, L. R. 14/2016

29  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

30  Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

31  Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

32  Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

33  Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

34  Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

Art. 32 bis

(Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)

(1)(3)

1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

(4)

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 per le PMI può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

(5)

4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

5. I regolamenti e i bandi di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.

(6)

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015

Integrata la disciplina del comma 6 da art. 51, comma 1, L. R. 19/2015

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Art. 32 ter

(Variazioni soggettive)

(1)(2)(3)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis per il periodo residuo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.

3. Il presente articolo non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.

Note:

Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)

(4)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell’ambito dell’esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.

(5)

2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge di stabilità o di assestamento del bilancio, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.

(6)

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati ovvero è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

(7)

6.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(8)

Note:

Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

CAPO II

PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 34

(Procedimenti)

(1)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati secondo la normativa prevista in materia di contratti pubblici. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

(3)

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità.

(2)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 3 da art. 96, comma 1, L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 35

(Procedura automatica)

(1)

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L’incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell’esercizio precedente.

(2)

2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

(3)

4. L’ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l’incentivo è concesso, secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.

(4)

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Art. 36

(Procedura valutativa)

(3)(5)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

(4)(6)

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

(7)

3.

( ABROGATO )

(8)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

(1)(2)(9)

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell’iniziativa per la quale è richiesto l’intervento.

(10)

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

10  Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

Art. 37

(Procedura negoziale)

(1)

1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 38

(Incentivi alle imprese)

(3)

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione Europea; il calcolo dell’intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta.

(4)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall’Unione Europea.

(1)(5)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005

Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 38 bis

(Rinvio dinamico)

(1)(2)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 4/2005

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 39

(Tipologie di incentivi alle imprese)

(1)(3)(4)(5)(6)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

(2)(7)(12)

2 bis. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 2, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

(8)(13)

3.

( ABROGATO )

(9)

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell’Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell’incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L’erogazione del contributo può avvenire in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell’intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

(10)(11)

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 19 bis, L. R. 27/2014

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

10  Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

11  Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022

12  Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022

13  Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022

Art. 40

(Tipologie degli incentivi a soggetti non aventi natura di impresa)

(13)(14)(15)

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

1 bis. Con regolamento può essere prevista l'erogazione in via anticipata degli incentivi eventualmente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(16)

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

Note:

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1 bis, L. R. 18/2004

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 ter, L. R. 26/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 25 ter, L. R. 17/2008

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 73 bis, L. R. 22/2010

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 4, L. R. 22/2010

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 14/2012

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 14/2012

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 17/2008 nel testo modificato da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 4, L. R. 23/2012

10  Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 18/2013

11  Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 6, L. R. 27/2014

12  Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 bis, L. R. 26/2005 nel testo modificato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

13  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017

14  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

15  Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

16  Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

CAPO III

RENDICONTAZIONE

Art. 41

(Rendicontazione della spesa)

(1)(2)(3)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L’Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali.

(4)

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con i propri fondi.

(5)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012

Vedi anche quanto disposto dall'art. 45, comma 2, L. R. 23/2015

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

(1)(3)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;

b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

(4)(5)

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 11/2011

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 42

(Rendicontazione semplificata)

(4)(7)(8)(9)(11)(12)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

(1)(2)(3)(5)(6)(10)(13)

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

(14)

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004

Comma 1 sostituito da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007

Comma 1 sostituito da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 29, L. R. 30/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 6, L. R. 12/2009

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012

Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

10  Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 19/2015

11  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015

12  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

13  Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

14  Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Art. 43

(Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(12)(13)

1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.

Note:

Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 32, L. R. 14/2016

11  Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 17, L. R. 31/2017

12  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

13  Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2022