Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 52

(Rateazione)

(5)(7)

1. Qualora, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.

(8)

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora l'importo dovuto sia superiore a 30.000 euro, la rateazione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie.

(9)

3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.

8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014

Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015

Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022