Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 51

(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)

(4)

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli enti locali e ai consorzi di enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali, ai consorzi di enti locali e ai consorzi di bonifica, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002

Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003

Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 14/2016

Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 10/2022