Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 46

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.